Cumulo pensione e reddito autonomo

Visto che la scadenza per la dichiarazione è a fine ottobre, ci pare opportuno rendere noto come il 19 settembre l’INPS abbia fornito le indicazioni operative per i pensionati che devono comunicare i redditi da lavoro autonomo riferiti al 2023, ai fini del cumulo pensionistico.

L’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503 stabilisce che i titolari di pensione, soggetti al divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo, devono presentare una dichiarazione reddituale all’ente erogatore della pensione ma non tutti i pensionati sono soggetti al divieto ed all’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. In particolare sono esentati, ad esempio, i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo (dal 2009), i pensionati con assegno di invalidità maturato entro il 31 dicembre 1994, e coloro che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni quindi:

  • Pensioni di vecchiaia – le pensioni erogate a partire dal 1° gennaio 2001 (per effetto dell’art. 72 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.
  • Pensioni di anzianità – per chi ha almeno 40 anni di contribuzione e ha già usufruito di supplementi pensionistici (art. 1, comma 42 della Legge 8 agosto 1995, n. 335).
  • Pensioni di invalidità (o assegno di invalidità) con decorrenza entro il 31 dicembre 1994.

I pensionati che non rientrano nelle esenzioni devono dichiarare i redditi da lavoro autonomo del 2023. Tra i soggetti tenuti all’obbligo, si evidenziano coloro che hanno percepito una pensione di anzianità o inabilità derivante dalla gestione dei dipendenti pubblici. Per la precisione, tra i non esonerati rientrano dunque:

  • i pensionati di anzianità che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione;
  • i titolari di assegno di invalidità con redditi da lavoro autonomo superiori a 383,22 euro;
  • i pensionati di inabilità iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici, soggetti al divieto di cumulo parziale.

Viene inoltre precisato che alcune tipologie di redditi non sono soggette al divieto di cumulo, come:

attività socialmente utili promosse da enti locali;

indennità e gettoni di presenza per amministratori locali ;

indennità per cariche pubbliche elettive;

indennità per giudici tributari (art. 86 della Legge n. 342/2000).

Per queste situazioni specifiche non si applica il divieto di cumulo con la pensione e chi non presenta la dichiarazione rischia una sanzione pari all’importo annuo della pensione percepita, che verrà prelevata direttamente dall’ente previdenziale.

Si ricorda infine che, a partire dal 1° luglio 2023, si applicano le nuove norme del D.lgs n. 36/2021 riguardanti il lavoro sportivo e che i pensionati impegnati in attività sportive dilettantistiche devono seguire le stesse regole relative alla dichiarazione dei redditi, così come gli iscritti alla gestione sostitutiva INPGI.