Esoneri dai contributi previdenziali
Si ricorda come i lavoratori autonomi e le Partite IVA, tenuti a versare i contributi previdenziali alla Cassa di previdenza prevista dal loro Albo oppure alla Gestione Separata INPS, in alcuni casi possano evitare il versamento.
Per le Partite IVA è possibile non versare i contributi INPS se il lavoratore autonomo non ha svolto alcuna attività durante l’anno e non ha quindi maturato fatturato: vi rientrano, però, soltanto gli iscritti alla Gestione Separata. Non versano i contributi neppure le Partite IVA che lavorano come dipendenti con contratto full-time: è previsto infatti l’esonero dall’obbligo di versamento dei contributi previdenziali perché a versare i contributi è il datore di lavoro; per avere diritto all’esonero, anche in questo caso bisogna essere autonomi senza cassa privata ma iscritti alla gestione speciale degli artigiani e commercianti INPS. Devono invece versare ugualmente i contributi minimi, anche in mancanza di entrate, i professionisti iscritti alle Casse private in relazione a ordini e albi a cui si è iscritti. Stesso obbligo per chi svolge attività di artigianato e commercio. In questo caso i contributi previdenziali si calcolano sul reddito lordo prodotto. Prevista come di consueto la riduzione del 50% per pensionati INPS dai 65 anni. Lo sconto (articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449) ha per oggetto i contributi dovuti sul minimale di reddito e sulla quota eccedente. Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri si applica sulla fascia di reddito di appartenenza. Sono esclusi dallo sconto i titolari di pensione di reversibilità, mentre sono ammessi i titolari di assegno di invalidità.