Novità AUTONOMI 2025
Si ricorda come il Dlgs 192/2024 “Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)”, in attuazione della Legge Delega 111/2023, abbia modificato radicalmente la tassazione del reddito di lavoro autonomo. La principale novità riguarda la riscrittura dell’articolo 54 del TUIR, che disciplinava in modo unitario la tassazione dei redditi da lavoro autonomo. La riforma ha introdotto otto nuovi articoli (dal 54 al 54-octies del TUIR), con l’obiettivo di rendere più chiaro il quadro normativo, semplificando l’individuazione delle norme da applicare alle diverse componenti di reddito, e di armonizzare la tassazione del reddito da lavoro autonomo con quella del lavoro dipendente e d’impresa.
Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto è l’applicazione del principio di omnicomprensività anche al reddito di lavoro autonomo. Analogamente a quanto avviene per il lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 51 del TUIR), il nuovo art. 54, co. 1, del TUIR dispone, pertanto, che il reddito di lavoro autonomo debba essere determinato sottraendo alle somme e ai valori percepiti nel periodo d’imposta l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo, salvo eventuali eccezioni previste dalle disposizioni del capo V del titolo I del TUIR. Con la nuova formulazione dell’articolo 54, il decreto ha abrogato il comma 1-quater, che in precedenza escludeva dalla tassazione i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela e di elementi immateriali legati all’attività professionale. In virtù del principio di omnicomprensività, tali componenti dovranno pertanto essere inclusi nel reddito imponibile e, per garantire il coordinamento normativo, è stata modificata anche la lettera g-ter) dell’art.17, co. 1, dello stesso TUIR, che disciplina ora la tassazione separata di questi corrispettivi se percepiti nello stesso periodo d’imposta. Tuttavia, la tassazione separata non si applica alle partecipazioni in Società tra Professionisti, che continuano a essere trattate come redditi d’impresa. Nonostante la nuova applicazione del principio di omnicomprensività, alcune somme percepite dal lavoratore autonomo rimangono escluse dalla base imponibile. Il co. 2 del nuovo art. 54 del TUIR prevede infatti che non concorrono alla formazione del reddito:
- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal committente per il professionista;
- il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico professionali, purché addebitate in modo dettagliato al committente;
- il riaddebito ad altri soggetti per le spese relative ad immobili e servizi condivisi, utilizzati per l’attività professionale (si veda anche Agenzia delle Entrate, Circolare n. 38/E/2010)
Il Dlgs 192/2024 ha dunque riorganizzato la tassazione del lavoro autonomo, introducendo il principio di omnicomprensività, per uniformare il trattamento fiscale dei professionisti a quello del lavoro dipendente. La neutralità fiscale agevola invece le operazioni di aggregazione degli studi professionali in STP, eliminando il rischio di oneri fiscali duplicati. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore già dal 2024, ad eccezione dell’art. 54-sexies, co. 3, relativo all’ammortamento delle spese per l’acquisto di clientela, che è entrato in vigore nel 2025. L’imputazione temporale dei redditi si applica anche ai periodi d’imposta precedenti, purché le dichiarazioni siano conformi alle nuove regole.